La normativa sull'applicazione dell'IVA in edilizia e, nello specifico, sugli infissi, è abbastanza complessa. Cerchiamo di fare un pò di chiarezza.
(Fonte: Agenzia delle Entrate - Ufficio Comunicazione Multimediale e Internet)
L'IVA agevolata sulla manutenzione ordinaria e straordinaria
Il principio generale:
"Sulle prestazioni di servizi relativi ad interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali, è previsto un regime agevolato, che consiste nell'applicazione dell'IVA ridotta del 10%. Le cessioni di beni restano assoggettate all'aliquota IVA ridotta, invece, solo se la relativa fornitura è posta in essere nell'ambito del contratto di appalto".
Però, anche se sembra tutto chiaro, c'è un tuttavia.
"Tuttavia, quando l'appaltatore fornisce beni di valore significativo, l'aliquota ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi. tale limite di valore deve essere individuato sottraendo dall'importo complessivo della prestazione, rappresentato dall'intero corrispettivo dovuto dal committente, il valore dei beni significativi".
I beni significativi sono: ascensori e montacarichi, infissi esterni ed interni, caldaie, video citofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria, sanitari e rubinetteria da bagni, impianti di sicurezza.
Gli infissi esterni ed interni, essendo beni di valore significativo, avranno una quota assoggettata ad IVA agevolata del 10%, ed una quota assoggettata ad IVA ordinaria del 22%.
Esempio: costo totale dell'intervento 10.000 euro di cui per prestazione lavorativa 4.000 euro (per differenza, costo dei beni significativi 6.000 euro).
In questo caso, l'IVA agevolata al 10% i applica per primo sui 4.000 euro della prestazione lavorativa.
Sui 6.000 euro di beni significativi, l'IVA agevolata al 10% si applica solo su 4.000 euro (importo complessivo dell'intervento 10.000 euro meno l'importo dei beni significativi 6.000 euro).
Sul valore residuo di 2.000 euro, si applica l'aliquota IVA ordinaria del 22%.
Costo totale dell'intervento | euro 10.000 | aliquota IVA |
Quota manodopera | euro 4.000 | 10% |
Differenza tra l'mporto complessivo ed i beni significativi | euro 4.000 | 10% |
Valore residuo | euro 2.000 | 22% |
L'IVA agevolata per lavori di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione
Per tutti gli altri interventi di recupero edilizio è sempre prevista, senza nessuna data di scadenza, l'applicazione dell'aliquota IVA del 10%.
Si tratta, in particolare, delle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d'opera relativi alla realizzazione di interventi di recupero, di risanamento conservativo e di ristrutturazione.
L'IVA agevolata del 10% si applica anche sull'acquisto di beni finiti, ad esclusione delle materie prime e dei semilavorati, forniti per la realizzazione degli stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione (lettere c) e d) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380).
L'IVA agevolata del 10% si applica, inoltre, alle forniture dei cosiddetti beni finiti, vale a dire quei beni che, benchè incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (per esempio porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera).
Documenti per richiedere l'IVA agevolata
L'aliquota IVA ridotta è un diritto del committente dei lavori, ma il responsabile nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria per l'aliquota applicata è sempre l'impresa che effettua gli interventi, alla quale spetta l'onere di assicurarsi in concreto che ricorrano i presupposti per l'aliquota agevolata. Infatti, se nel corso di un accertamento emerge che l'intervento non rientrava tra quelli agevolati, sarà l'impresa, e non il committente, a pagare la differenza con l'aliquota IVA ordinaria del 22%, gli interessi e le sanzioni.
L'applicazione dell'IVA agevolata in edilizia non è automatica.
Per poter beneficiare delle aliquote ridotte, il committente deve semplicemente presentare una richiesta specifica mediante un'autocertificazione (disponibile presso i nostri uffici) ed allegare la copia della concessione edilizia (della Denuncia di inzio attivià o dell'autorizzazione comunale) nel caso di costruzione o ristrutturazione.
Reverse Charge
La nostra società esercita la propria attività con il codice ATECOFIN 2004 = 20.30.1 "Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse le porte blindate)" ed ora con codice ATECOFIN 2007 = 16.23.10 "Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse le porte blindate)" rientranti nel comparto ATECO DD = INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO.
L'obbigo di applicare il meccanismo del "REVERSE CHARGE" tra aziende in subappalto, riguarda esclusivamente il settore edile rientrante nel comparto ATECO F = COSTRUZIONI, per i contratti di subappalto modificato ed integrato poi con la legge di stabilità 2015.
Oltre a non rientrare tra il comparto ATECO F e quindi anche solo per questo motivo non soggetti all'applicazione del "REVERSE CHARGE", rientriamo tra coloro che forniscono beni con posa in opera e non qualificabile come prestazione di servizi (vedi Agenzia delle Entrate - circolari 14-E e 37-E del 2015).
Le fatture che emetteremo, in questo caso, saranno assoggettate all'aliquota IVA ordinaria del 22%, aliquota propria del bene ceduto, senza poter beneficiare dell'agevolazione del Committente, in quanto si tratta di lavori commissionati dall'Appaltatore (in questo caso l'aliquota IVA agevolata è vietata perchè in sub-appalto).